Art. 563. 
                 Congedi straordinari e aspettative 
 
  1. Per i congedi straordinari e  le  aspettative  si  applicano  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate  dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.  L'aspettativa  per  mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. I congedi straordinari e le  aspettative,  a  qualunque  titolo,
sono concesse dal direttore didattico o dal preside. 
 
          Note all'art. 563:
             -  L'art. 3 della legge n. 537/1993 che ha modificato il
          testo unico approvato con D.P.R. 10  gennaio  1957,  n.  3,
          cosi' recita in materia di congedi straordinari:
             "37.  Il  terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito  dal
          seguente:
              'In   ogni  caso  il  congedo  straordinario  non  puo'
          superare complessivamente nel corso dell'anno la durata  di
          quarantacinque giorni'.
             38. I tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33,
          comma  3,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, non sono
          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
          terzo comma dell'art. 37 del citato testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3, come  sostituito  dal  comma  37  del  presente
          articolo.
             39.  Il  primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
              'Per  il  primo  giorno di ogni periodo ininterrotto di
          congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
          servizi e funzioni di carattere speciale e per  prestazioni
          di  lavoro  straordinario.  Durante  il  periodo di congedo
          ordinario e straordinario,  esclusi  i  giorni  di  cui  al
          periodo  precedente,  spettano al pubblico dipendente tutti
          gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
          carattere   speciale   e   per   prestazioni   di    lavoro
          straordinario'.
             40.  Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
          ai  lavoratori  per  i  quali  e'   previsto   il   diritto
          all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria, appartenenti ad una
          delle  categorie  elencate  dall'art.  6  del  decreto  del
          Ministro  della  sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
          morbose  comprese  negli  articoli  1,  2  e 3 dello stesso
          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'  nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
             41. Le disposizioni di cui al  comma  37,  38  e  39  si
          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
          rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
             42.  Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di
          congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
             -  Le  disposizioni  che  il  testo  unico approvato con
          D.P.R.  n. 3/1957 reca in materie di  aspettative  sono  le
          seguenti:
             "Art.  66.  (Cause dell'aspettativa). - L'impiegato puo'
          essere collocato in aspettativa per servizio militare,  per
          infermita' o per motivi di famiglia.
             Il  collocamento  in aspettativa e' disposto, su domanda
          dell'impiegato,  dall'organo   cui   tale   competenza   e'
          attribuita  dagli  ordinamenti  particolari  delle  singole
          amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio,  per
          servizio   militare   o   per   infermita';  in  tale  caso
          l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di
          essere collocato in aspettativa.
             Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato
          collocato in aspettativa".
             "Art.  67.  (Aspettativa  per  servizio   militare).   -
          L'impiegato  chiamato  alle armi per adempiere gli obblighi
          di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito
          ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa  per
          servizio militare, senza assegni.
             L'impiegato  richiamato  alle  armi  in tempo di pace e'
          collocato in aspettativa per il periodo eccedente  i  primi
          due  mesi  di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo
          compete  all'impiegato   richiamato   lo   stipendio   piu'
          favorevole  tra  quello civile e quello militare, oltre gli
          eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
             Il tempo  trascorso  in  aspettativa  e'  computato  per
          intero    ai   fini   della   progressione   in   carriera,
          dell'attribuzione degli aumenti periodici  di  stipendio  e
          del trattamento di quiescenza e previdenza".
             "Art.68.  (Aspettativa  per infermita' - Equo indennizzo
          per perdita della integrita' fisica dipendente da causa  di
          servizio).  -  L'aspettativa  per  infermita'  e' disposta,
          d'ufficio o a domanda, quando sia  accertata,  in  base  al
          giudizio  di  un  medico  scelto  dall'amministrazione,  la
          esistenza  di una malattia che impedisca temporaneamente la
          regolare prestazione del servizio.
             Alle visite per tale accertamento assiste un  medico  di
          fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
          la spesa relativa.
             L'aspettativa  per  infermita'  ha  termine  col cessare
          della causa  per  la  quale  fu  disposta;  essa  non  puo'
          potrarsi per piu' di diciotto mesi.
             L'amministrazione  puo', in ogni momento, procedere agli
          opportuni accertamenti sanitari.
             Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto  all'intero
          stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
          il  restante periodo, conservando integralmente gli assegni
          per carichi di famiglia.
             Il tempo trascorso  in  aspettativa  per  infermita'  e'
          computato   per   intero  ai  fini  della  progressione  in
          carriera,  dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di
          stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
             Qualora  l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
          riconosciuta dipendente  da  causa  di  servizio,  permane,
          inoltre,  per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto
          dell'impiegato a tutti gli assegni  escluse  le  indennita'
          per prestazioni di lavoro straordinario.
              Per  infermita'  riconosciuta  dipendente  da  causa di
          servizio, sono altresi', a carico  dell'amministrazione  le
          spese  di  cura,  comprese  quelle per ricoveri in istituti
          sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo  per  la
          perdita   della   integrita'  fisica  eventualmente  subita
          dall'impiegato.
             Avverso le deliberazioni del  collegio  medico  e  delle
          commissioni   mediche  ospedaliere,  di  cui  ai  rr.dd.  5
          novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n.  1029,  adottate
          nei   procedimenti   di   accertamento   della   dipendenza
          dell'infermita' da causa di servizio  e  di  determinazione
          dell'equo  indennizzo,  previsti dal presente articolo, gli
          impiegati possono esperire  le  impugnative  stabilite  dai
          decreti sopracitati".
             "Art.  69.  (Aspettativa  per  motivi  di  famiglia).  -
          L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
          di famiglia deve presentare motivata domanda  al  capo  del
          servizio.
             L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un
          mese  ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi
          nel provvedimento, di respingere la domanda, di  ritardarne
          l'accoglimento  e  di  ridurre  la  durata dell'aspettativa
          richiesta.
             L'aspettativa puo' in qualunque momento essere  revocata
          per ragioni di servizio.
             Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di
          un anno.  L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
             Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia
          non  e'  computato  ai fini della progressione in carriera,
          della  attribuzione  degli  aumenti  di  stipendio  e   del
          trattamento di quiescenza e previdenza.
             L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
          il  posto  di  anzianita'  che gli spetta, dedotto il tempo
          passato in aspettativa".
             "Art. 70. (Cumulo di  aspettative).  -  Due  periodi  di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dall'art. 69, quando tra essi non interceda un  periodo  di
          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di
          aspettativa per motivi di salute si sommano,  agli  effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
             La durata complessiva  dell'aspettativa  per  motivi  di
          famiglia  e  per  infermita' non puo' superare in ogni caso
          due anni e mezzo in un quinquennio.
             Per motivi  di  particolare  gravita'  il  consiglio  di
          amministrazione  puo'  consentire  all'impiegato, che abbia
          raggiunto i limiti  previsti  dai  commi  precedenti  e  ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni di durata non superiore a sei mesi".
             - L'art. 71 del D. Lgs. n. 29/1993 cosi' recita:
             "Art.   71.   -   1.   I   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni  eletti   al   Parlamento   nazionale,   al
          Parlamento  europeo e nei consigli regionali sono collocati
          in aspettivativa senza assegni per la durata  del  mandato.
          Essi   possono   optare  per  la  conservazione,  in  luogo
          dell'indennita'  parlamentare  e  dell'analoga   indennita'
          corrisposta   ai  consiglieri  regionali,  del  trattamento
          economico  in   godimento   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza, che resta a carico della medesima.
             2.   Il   periodo   di  aspettativa  e'  utile  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
          e di previdenza.
             3. Il collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto
          della  proclamazione  degli eletti di questa le Camere ed i
          consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
          di   appartenenza   degli   eletti   per   i    conseguenti
          provvedimenti.
             4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto,
          la disposizione di cui al comma 1 si  applica  a  decorrere
          dal 31 marzo 1993.
             5.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di cui comi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.