Art. 564. 
                Proroga eccezionale dell'aspettativa 
 
  1. Il  Consiglio  provinciale  di  amministrazione,  ove  ricorrano
motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo  massimo
fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire
all'impiegato che lo richieda un ulteriore  periodo  di  aspettativa,
senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi. 
  2. Il periodo di proroga eccezionale non  e'  valido  ne'  ai  fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 
 
          Nota all'art. 564:
             - Per l'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R.  n.
          3/1957 si veda la nota all'art. 563.