Art. 565.
Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai
discendenti ((...)), agli ascendenti ((...)), ai collaterali, agli
altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite
nel presente titolo. (48a) (73)
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AGGIORNAMENTO (48a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n.
55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in
cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima,
in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e
le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli
artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione".
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AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in
G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art.
183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di
famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili
all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra
fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il
rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."