(CODICE CIVILE-art. 565)
                              Art. 565. 
 
                     Categorie dei successibili. 
 
  Nella successione legittima l'eredita' si devolve  al  coniuge,  ai
discendenti ((...)), agli ascendenti ((...)),  ai  collaterali,  agli
altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite
nel presente titolo. (48a) (73) 
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AGGIORNAMENTO (48a) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio  1979,  n.
55  (in  G.U.  1a  s.s.  11/7/1979,  n.  189),  ha   dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte  in
cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione  legittima,
in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli  e
le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con  gli
artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990  n.  184  (in
G.U. 1a  s.s.  18/04/1990  n.  16)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 565 del codice civile,  riformato  dall'art.
183 della legge 19 maggio 1975,  n.  151  ("Riforma  del  diritto  di
famiglia"), nella parte in cui, in  mancanza  di  altri  successibili
all'infuori dello Stato, non prevede  la  successione  legittima  tra
fratelli e sorelle naturali, dei quali sia  legalmente  accertato  il
rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."