Art. 566. 
                            Trasferimenti 
 
  1.  I  trasferimenti  del  personale  amministrativo,  tecnico   ed
ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal  provveditore  agli
studi in base ai criteri di  cui  all'articolo  32  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione. 
  2. I trasferimenti nell'ambito della provincia  sono  disposti  con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 
  3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo
profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50%
dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il  31  marzo  di
ogni anno, sia per compensazione. 
  4. I posti  che  risultino,  per  qualsiasi  causa,  disponibili  e
vacanti dopo il 31 marzo sono  assegnati  nella  misura  intera  alle
nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie. 
  5. Ai  fini  del  trasferimento  gli  aspiranti  debbono  inoltrare
domanda al provveditore agli  studi  competente  territorialmente  in
relazione al ruolo cui aspirano ad essere  trasferiti,  indicando  le
sedi desiderate in ordine di preferenza. 
  6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il  ruolo  cui  gli  aspiranti
appartengono. 
  7. Il provveditore agli  studi  competente  forma  una  graduatoria
degli aspiranti  sulla  base  dell'anzianita'  di  servizio  e  delle
condizioni di famiglia degli aspiranti stessi. 
  8. I trasferimenti sono disposti a favore degli  impiegati  che  si
siano utilmente collocati nella graduatoria in  relazione  al  numero
dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste. 
  9. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  propria
ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti
che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse,  i
criteri di valutazione  dei  titoli  relativi  al  servizio  ed  alle
condizioni  di  famiglia,  nonche'   gli   adempimenti   propri   del
provveditore agli studi.  L'ordinanza  deve  prevedere  un  punteggio
particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola  per
almeno 3 anni. 
 
          Nota all'art. 566:
             - L'art. 32 del testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.
          3/1957 cosi' recita:
             "Art.   32.  (Trasferimenti).  -  L'amministrazione  da'
          periodicamente notizia  nel  proprio  Bollettino  ufficiale
          delle  sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per
          esigenze di servizio.
             I  trasferimenti  dell'impiegato  da  una  ad altra sede
          possono essere disposti a domanda  dell'interessato  ovvero
          per motivate esigenze di servizio.
             Nel  disporre  il  trasferimento, l'amministrazione deve
          tenere conto, oltre che delle esigenze del servizio,  delle
          condizioni  di  famiglia,  di ventuali necessita' di studio
          del dipendente e dei propri  figli,  nonche'  del  servizio
          gia' prestato in sedi disagiate.
             Il  trasferimento  da  una  ad  altra  sede  puo' essere
          disposto anche quando la permanenza dell'impiegato  in  una
          sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
             Il consiglio di amministrazione e' competente a decidere
          su  eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di
          trasferimento".