Art. 566. Trasferimenti 1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione. 2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione. 4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie. 5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono. 7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianita' di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi. 8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste. 9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonche' gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
Nota all'art. 566: - L'art. 32 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita: "Art. 32. (Trasferimenti). - L'amministrazione da' periodicamente notizia nel proprio Bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio. I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di ventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Il consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento".