Art. 567. Trasferimento d'ufficio 1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli e' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede. 2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e' disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilita'.
Nota all'art. 567: - Per l'art. 32, comma 4, del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, si veda la nota all'art. 566.