Art. 567. 
                       Trasferimento d'ufficio 
 
  1.   Ai   fini   dei   trasferimenti   d'ufficio   del    personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario,  per  soppressione  di  posto,
nella tabella di valutazione dei  titoli  e'  previsto  un  punteggio
particolare per il servizio di ruolo nella scuola di  titolarita'  e,
subordinatamente, nella sede. 
  2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e'  disciplinato
dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  dai  contratti
collettivi in materia di mobilita'. 
 
          Nota all'art. 567:
             -  Per l'art. 32, comma 4, del testo unico approvato con
          D.P.R.
          n. 3/1957, si veda la nota all'art. 566.