Art. 568. Assegnazione provvisoria 1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo' a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. 2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresi' titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto. 3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede puo' essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti. 4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina. 5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarita'. 6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande.