(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 569)
                Art. 569. (Art. 125 del Testo Unico) 
                         SOSTA DI EMERGENZA 

 
  E' fatto divieto di usare, la banchina di sosta d'emergenza per  la
marcia. 
  Qualora un veicolo si trovi nella  necessita'  di  avvalersi  della
banchina di sosta di  emergenza,  il  conducente  -  prese  tutte  le
precauzioni di cui all'articolo  precedente  -  puo'  occupare  detta
banchina per un tempo massimo non superiore a 5 ore (8  ore  per  gli
autocarri). Trascorsi i predetti termini, il veicolo sara' rimosso  a
cura dell'Ente proprietario o dell'Ente concessionario e a spese  del
proprietario del veicolo. 
  Il  conducente  del  veicolo  fermo  sulla  banchina  di  sosta  di
emergenza che necessiti di soccorso deve assolutamente astenersi  dal
richiedere ai veicoli in transito il traino del proprio veicolo. 
  Egli dovra' attendere invece il passaggio della Polizia in servizio
o del personale di soccorso per i provvedimenti del caso.