Art. 569. 
       Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera 
  1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il  servizio
non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
economici e, per la restante parte, nella misura  di  due  terzi,  ai
soli fini economici. 
  2. Il servizio di  ruolo  prestato  nella  carriera  immediatamente
inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
della meta'. 
  3. Il periodo di servizio militare di leva  o  per  richiamo  o  il
servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a  tutti  gli
effetti. 
  4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in  applicazione  di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e  sono  cumulati  con  quelli
previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente
non riconoscibili.