Articolo 57 Regime dell'autorizzazione ad alienare 1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari. 2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione. 3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4. 4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.