Art. 57.
                       Fornitura non richiesta

  1.  E'  vietata  la  fornitura  di beni o servizi al consumatore in
mancanza  di  una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
  2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in  caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta
non significa consenso.