Art. 57. Obblighi del titolare di AIC di medicinali veterinari ad azione immunologica 1. In sede di ispezione o di controllo, il Ministero della salute puo' richiedere al titolare dell'AIC di medicinali veterinari ad azione immunologica di presentare copia di tutti i resoconti di controllo firmati dalla persona qualificata, in conformita' all'articolo 55, comma 4. 2. Il titolare dell'autorizzazione, agli stessi fini di cui al comma 1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza, campioni rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in quantita' sufficiente e li fornisce rapidamente su richiesta del Ministero della salute.