Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalita' di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.