Art. 57.

   Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

  1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento  di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera
c),  e'  punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
  2.  L'omessa  istituzione  dell'archivio  unico  informatico di cui
all'articolo  37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da  50.000  a  500.000  euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della
gravita'  della  violazione  desunta dalle circostanze della stessa e
dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione  e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
  3.  L'omessa  istituzione  del  registro  della  clientela  di  cui
all'articolo  38  ovvero  la  mancata  adozione  delle  modalita'  di
registrazione  di  cui  all'articolo  39  e'  punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni   sospette  e'  punita  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria   dall'1   per   cento   al   40  per  cento  dell'importo
dell'operazione  non  segnalata.  Nei  casi  piu' gravi, tenuto conto
della  gravita'  della  violazione  desunta  dalle  circostanze della
stessa  e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento   di   irrogazione   della   sanzione  e'  ordinata  la
pubblicazione  per  estratto  del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani  a  diffusione  nazionale  di  cui uno economico, a cura e
spese del sanzionato.
  5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
sono  punite  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.