Art. 57.
                (Modifica all'articolo 9 della legge
                       21 luglio 2000, n. 205)

1.  Al  comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se,  in  assenza  dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato
alle  parti  l'avviso  di  fissazione dell'udienza di discussione nel
merito,  i  ricorsi  sono  decisi qualora almeno una parte costituita
dichiari,  anche  in  udienza a mezzo del proprio difensore, di avere
interesse  alla  decisione;  altrimenti  sono  dichiarati perenti dal
presidente  del  collegio  con  decreto,  ai  sensi dell'articolo 26,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".
 
          Note all'art. 57:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 della
          legge  21  luglio  2000, n. 205, e successive modificazioni
          (Disposizioni  in  materia  di  giustizia  amministrativa),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «2.  A  cura  della  segreteria e' notificato alle parti
          costituite,  dopo  il  decorso di cinque anni dalla data di
          deposito  dei  ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale
          e'  fatto  onere  alle parti ricorrenti di presentare nuova
          istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
          entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
          I  ricorsi  per  i  quali  non  sia  stata presentata nuova
          domanda  di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
          del  termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita'
          di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
          1971,   n.  1034,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
          articolo.  Se,  in  assenza  dell'avviso  di  cui  al primo
          periodo,  e'  comunicato  alle parti l'avviso di fissazione
          dell'udienza  di  discussione  nel  merito,  i ricorsi sono
          decisi  qualora almeno una parte costituita dichiari, anche
          in   udienza  a  mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere
          interesse   alla   decisione;  altrimenti  sono  dichiarati
          perenti  dal  presidente del collegio con decreto, ai sensi
          dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
          1034.»