Art. 57 Garanzie 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita' puo' essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro. b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Note all'art. 57 - per il testo dell'articolo 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 47.