Art. 57 
 
 
                 Ripristino IVA per housing sociale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;" 
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "8-bis) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;" 
  all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole  "che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le
seguenti: "o cessioni"; 
    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente: 
  "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata  e  locazioni  di  fabbricati  di   civile   abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  del  22  aprile
2008"