Art. 57 
 
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel  settore  della
                            green economy 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: 
  a)  protezione   del   territorio   e   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e sismico; 
  b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti  di  «seconda  e
terza generazione»; 
  c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie  nel
«solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico»,
«solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; 
  d) incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia  nei
settori  civile  e  terziario,  compresi  gli  interventi  di  social
housing. 
  2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i  progetti
di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui
al primo  comma  devono  prevedere  occupazione  aggiuntiva  a  tempo
indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla  data
di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita',  almeno
un terzo dei posti e' riservato  a  giovani  laureati  con  eta'  non
superiore a 28  anni.  Per  singola  impresa  richiedente,  le  nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente
articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di
cui al  primo  comma  affluiscono  anche  le  rate  di  rimborso  dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 
  3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato
presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  di
cui al primo comma. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere
integrati o modificati. 
  5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 
  6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa'  ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del
50%  del  tasso  di  interesse  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 
  7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori  di  cui
al primo comma, hanno durata non superiore  a  settantadue  mesi,  ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.