Art. 57.
(Disposizioni  in  materia  di  risorse finanziarie da destinare alla
                 societa' Ferrovie dello Stato Spa)

   1.  Al  fine  di  consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie
dello  Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse
finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma
1,  della  legge  8  ottobre  1998, n. 354, nonche' all'articolo 145,
comma  78,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti
stanziamenti  iscritti  nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  trasferiti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
             Note all'art. 57:
                 -   Il  testo  dell'art.  1,  comma  3  della  legge
          8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione
          di  passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.
          Misure  per  il  potenziamento  di  itinerari ferroviari di
          particolare rilevanza), e' il seguente:
                 "3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo
          Stato  apporta  al  capitale  sociale della "Ferrovie dello
          Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire
          in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi
          per  l'anno  1998,  lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire
          110  miliardi  per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e
          della   navigazione   presenta  alle  Camere,  perche'  sia
          trasmessa  alle  competenti  commissioni  parlamentari, una
          relazione  che  documenti  gli interventi realizzati con il
          relativo quadro economico.".
                 -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  della  legge
          8 ottobre 1998, n. 354, e' il seguente:
                 "Art.  3. 1.  Per gli interventi di potenziamento ed
          ammodernamento  degli itinerari ferroviari internazionali e
          dei  collegamenti  ad essi afferenti nonche' dei principali
          corridoi   ferroviari   della   penisola,  con  particolare
          riferimento  alla  velocizzazione dei traffici passeggeri e
          al  potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu'
          importanti  assi  dell'Italia meridionale, lo Stato apporta
          al  capitale  sociale  della  "Ferrovie  dello Stato S.p.a.
          l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni
          a  decorrere  dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1998  e  1999  e  lire 250 miliardi per l'anno
          2000.".
                 Il  testo  dell'art.  145,  comma  78,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato) - (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
                 "78.  Le risorse finanziarie conferite alla societa'
          Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.   come   contributi  alla
          realizzazione di opere specifiche di cui all'art. 10, comma
          1,  del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30;
          all'art.  3,  comma  2, della legge 18 giugno 1998, n. 194;
          all'art.  4,  comma  1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354,
          come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n.
          110/I  del  20 ottobre  1998;  all'art.  3,  commi  5 e 7 e
          all'art.  6,  comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472,
          sono  attribuite  alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
          in  conto  aumento  di  capitale  sociale  per le finalita'
          previste dalle medesime leggi.".