(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 57)
                              Art. 57. 
           Compensi e spese nei casi di procedura delegata 

 
  Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n.
645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante. 
  Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non e'
sufficiente a coprire le spese, l'esattore  delegato  ha  diritto  al
rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando  invece
a suo carico le spese previste  dall'art.  216  del  testo  unico  29
gennaio 1958, n. 645. 
  L'esattore delegato non puo' imputare le somme riscosse alle  spese
di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto  interamente  il  credito
dell'esattore delegante.