Articolo 57. Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte puo' essere sospesa: a) conformemente alle disposizioni del trattato; o, b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.