Art. 57.
                        Nomina dei vincitori

  Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila
una  graduatoria  sulla  base  della  somma  dei  voti  riportati dai
candidati  nelle  prove  scritte,  nella  prova orale e del punteggio
assegnato  per  i  titoli  e  designa  i vincitori, nell'ordine della
graduatoria,  in  numero  non  superiore  a  quello dei posti messi a
concorso.
  Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.
  Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della
pubblica   istruzione  e  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero della pubblica istruzione.
  I  vincitori  sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo
di discipline messo a concorso.