Art. 57. Nomina dei vincitori Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione. Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline messo a concorso.