ART. 57. 
 
  Il tribunale verifica: 
    1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 
    2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. 
  A tal fine  il  tribunale  per  i  minorenni,  sentiti  i  genitori
dell'adottando,  dispone  l'esecuzione  di   adeguate   indagini   da
effettuarsi, tramite i  servizi  locali  e  gli  organi  di  pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. 
  L'indagine dovra' riguardare in particolare: 
    a) l'attitudine a educare il minore, la situazione  personale  ed
economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; 
    b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; 
    c) la personalita' del minore; 
    d) la possibilita' di  idonea  convivenza,  tenendo  conto  della
personalita' dell'adottante e del minore.