Art. 57 
                         Proventi immobiliari 
 
    1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni 
  strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui 
  produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, 
  concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo 
  le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio 
  dello  Stato  e  a  norma  dell'articolo  84  per  quelli   situati
all'estero. 
    2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni 
  immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.