(Norme-art. 57)
                               Art. 57 
  (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 
  1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di  ricevere  e
che devono essere  consegnati  al  direttore  dell'istituto  a  norma
dell'articolo 156 comma 2 del  codice  sono  inseriti  nel  fascicolo
personale  del  detenuto.  Se  l'imputato  richiede  che   gli   atti
depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione  in
apposito registro.