Art. 57. 
                  (Revisione economico-finanziaria) 
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con  voto  limitato  a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 
2. I componenti del collegio dei revisori  dei  conti  devono  essere
scelti: 
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali  dei  conti,
il quale funge da presidente; 
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
3. Essi durano  in  carica  tre  anni,  non  sono  revocabili,  salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 
4. I  revisori  hanno  diritto  di  accesso  agli  atti  e  documenti
dell'ente. 
5. Il collegio dei  revisori,  in  conformita'  allo  statuto  ed  al
regolamento,  collabora  con  il  consiglio  nella  sua  funzione  di
controllo e di indirizzo, esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile e  finanziaria  della  gestione  dell'ente  ed  attesta  la
corrispondenza  del  rendiconto  alle  risultanze   della   gestione,
redigendo  apposita  relazione,  che  accompagna   la   proposta   di
deliberazione consiliare del conto consuntivo. 
6. Nella stessa relazione il  collegio  esprime  rilievi  e  proposte
tendenti a  conseguire  una  migliore  efficienza,  produttivita'  ed
economicita' della gestione. 
7.  I  revisori  dei  conti  rispondono  della  verita'  delle   loro
attestazioni  e  adempiono  ai  loro  doveri  con  la  diligenza  del
mandatario.  Ove  riscontrino  gravi  irregolarita'  nella   gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione
economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo  revisore  eletto  dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi  membri  e  scelto
tra esperti iscritti nel ruolo e  negli  albi  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c). 
9. Lo statuto puo' prevedere forme  di  controllo  economico  interno
della gestione.