Art. 57.
                       (Dolcificanti artificiali)
  1.  Gli  articoli  2  e  3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  luglio  1980,  n.  297,
sono abrogati.
  2.  A  partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal  1o
luglio  1992,  e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge
30 aprile 1962, n. 283.
  3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile  1962,  n.
283,  le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della
carta o degli imballaggi destinati ad involgere le  sostanze  stesse"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella  colorazione della carta o
degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".
  4. La produzione, il commercio e la  detenzione  di  coloranti  per
alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'.
  5.   Chiunque  produca,  commercializzi  e  detenga  coloranti  per
alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita'  e  deve
chiedere,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.
 
          Note all'art. 57:
            - La legge 30 aprile 1962, n. 283,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. L'art. 5
          recitava:
            "Art.  5.  -  E'  vietato impiegare nella preparazione di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo sostanze alimentari:
            a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o
          mescolate  a  sostanze  di  qualita'  inferiore  o comunque
          trattate in modo  da  variarne  la  composizione  naturale,
          salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
            b) in cattivo stato di conservazione;
            c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno
          stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  o da ordinanze
          ministeriali;
            d)  insudiciate,  invase  da  parassiti,  in   stato   di
          alterazione   o   comunque   nocive,  ovvero  sottoposte  a
          lavorazioni  o  trattamenti   diretti   a   mascherare   un
          preesistente stato di alterazione;
            e) ..............................;
            f)   colorate   artificialmente   quando  la  colorazione
          artificiale  non  sia  autorizzata  o,  nel  caso  che  sia
          autorizzata,  senza  l'osservanza  delle norme prescritte e
          senza l'indicazione, a caratteri chiari  e  ben  leggibili,
          della colorazione stessa.
            Questa  indicazione,  se  non espressamente prescritta da
          norme speciali, potra' essere omessa quando la  colorazione
          e'  effettuata  mediante  caramello,  infuso di truciolo di
          quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
            g)  con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi  natura
          non  autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o,
          nel caso che siano stati  autorizzati,  senza  l'osservanza
          delle  norme  prescritte  per il loro impiego. I decreti di
          autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
            h)    che  contengano  residui  di  prodotti,  usati   in
          agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
          sostanze  alimentari  immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
          Ministro per la sanita', con propria ordinanza,  stabilisce
          per  ciascun  prodotto,  autorizzato  all'impiego  per tali
          scopi, i limiti  di  tolleranza  e  l'intervallo  per  tali
          scopi,  i  limiti  di  tollerenza e l'intervallo minimo che
          deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
          per  le  sostanze  alimentari  immagazzinate  tra  l'ultimo
          trattamento e l'immissione al consumo".
            - L'art. 10 della stessa legge recita:
            "Art.  10.  -  Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto
          l'elenco   delle   materie  coloranti  che  possono  essere
          impiegate nella colorazione  delle  sostenze  alimentari  e
          della  carta  o  degli imballaggi destinati ad involgere le
          sostanze stesse, nonche' degli oggetti  d'uso  personale  e
          domestico,  i  requisiti  di  purezza, i metodi di dosaggio
          negli almenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso.
            Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso  modo
          ai successivi periodici necessari aggiornamenti.
            Chiunque  produce,  vende  o  comunque mette in commercio
          sostanze  alimentari  o  carta  od   imballaggi   destinati
          specificatamente  ad  involgere le sostanze stesse, nonche'
          oggetti d'uso personale e domestico,  colorati  con  colori
          non  autorizzati  e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a
          lire 5.000.000".