Art. 57 (a).
                          Macchine agricole
  1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali  e  possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per  il  trasporto per conto delle aziende agricole e forestali (( di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, ))  nonche'  di  addetti
alle  lavorazioni;  possono, altresi', portare attrezzature destinate
alla esecuzione di dette attivita'.
  2. Ai fini della circolazione su strada  le  macchine  agricole  si
distinguono in:
    a) SEMOVENTI:
    1)  trattrici  agricole:  macchine  a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per  ((  tirare,  spingere,  portare  prodotti  agricoli  e
sostanze  di  uso  agrario nonche' )) azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate  da
considerare parte integrante della trattrice agricola;
     2)  macchine  agricole  operatrici  a  due o piu' assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di  speciali  apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
     3)  macchine  agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili
da conducente a terra, che possono essere equipaggiate  con  carrello
separabile  destinato  esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
    b) TRAINATE:
    1) macchine agricole operatrici:  macchine  per  l'esecuzione  di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali  per  le  lavorazioni  meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi  ad  eccezione  di  quelle  di  cui  alla
lettera a), numero 3);
    2)  rimorchi  agricoli:  veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole;  possono  eventualmente  essere  muniti  di
apparecchiature   per   lavorazioni   agricole;   qualora   la  massa
complessiva  a  pieno  carico  non  sia  superiore  a  1,5  t,   sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
  3.  Ai  fini  della  circolazione  su  strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o  a  sistema  equivalente  non  devono
essere  atte  a  superare,  su strada orizzontale, la velocita' di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche  o  a
cingoli  metallici,  purche'  muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le
macchine  agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per   il
conducente  non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocita' di 15 km/h.
  4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e  2),  e
di cui alla lettera b), numero 1), possono essere
attrezzate  con  un  numero  di posti per gli addetti non superiore a
tre, compreso quello del  conducente;  i  rimorchi  agricoli  possono
essere  adibiti  per  il  trasporto  esclusivo degli addetti, purche'
muniti di idonea attrezzatura non permanente.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 25 del D.Lgs. n. 360/1993.