Art. 57 (a). Macchine agricole 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali (( di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, )) nonche' di addetti alle lavorazioni; possono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per (( tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' )) azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; b) TRAINATE: 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 360/1993.