Art. 57. 
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,  degli
                         istituti magistrali 
 
  1. I ginnasi-licei classici,  i  licei  scientifici,  gli  istituti
magistrali sono istituiti con decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.