Art. 57. Miniere del Sulcis Gestione delle miniere 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a." viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Agevolazioni alla Carbo-sulcis 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a." per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. Trasferimento di fondi 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
Note all'art. 57: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Sviluppo minerario energetico con carbone Sulcis. - 1. Ai fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis verra' affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, con le procedure del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione, secondo i contenuti fissati in allegato A, nel rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera specificati nella tabella A1 e con l'idonea destinazione dei residui solidi prodotti. 2. Al concessionario e' assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato B, nonche' le agevolazioni finanziarie di cui commi 2 e 3 dell'art. 8. 3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non possano essere concesse, in tutto o in parte, entro un anno dall'affidamento della concessione di cui al comma 1, con il vincolo di erogazione entro il completamento degli impianti, la regione autonoma della Sardegna garantira' un contributo di pari ammontare". - Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato D.P.R. 28 gennaio 1994 e' il seguente: "3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992".