Art. 57 Liquidazione coatta amministrativa 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societa'.
Nota all'art. 57: - Il testo degli articoli 80 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 81, 82, 83 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 84, 85 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 86 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 87, 88, 89 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 90 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 91 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 92 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), 93 e 94 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 80 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. 4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. 6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare. Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca d'Italia nomina: a) uno o piu' commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. 3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza). - 1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare. 2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. 3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare. Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. 2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare. 3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale. Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. 5. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti. Art. 85 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario. 2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4. Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni. 2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. 3. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori forme di pubblicita' allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5. 4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti. 6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. 7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. 8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo. Art. 87 (Opposizioni allo stato passivo). - 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. 2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. 3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata. 4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perche' siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una piu' lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. 5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione. Art. 88 (Appello e ricorso per cassazione). - 1. Contro la sentenza del tribunale puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5. 2. Il termine per il ricorso per cassazione e' ridotto alla meta' e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello. 3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato. 4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione. Art. 89 (Insinuazioni tardive). - 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'art. 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile. Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo. 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca. 3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia. Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'art. 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare. 2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione. 3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'art. 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. 7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati. 11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio. Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88. 4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'art. 91. 5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'art. 91, comma 7. 6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile. 7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7. 8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. 9. Nei casi di cessione ai sensi dell'art. 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario. Art. 93 (Concordato di liquidazione). - 1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. 3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. 4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di pubblicita'. 5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario. 6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza e' pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4. 7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91. Art. 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura). - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile. 3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare". - Per il testo dell'art. 97, cfr. la nota all'art. 48.