Art. 57 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB,  ciascuna
per le materie di propria competenza, puo' disporre  con  decreto  la
revoca  dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   e   la
liquidazione coatta  amministrativa  delle  SIM,  delle  societa'  di
gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne  sia  in  corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero
le  violazioni  delle  disposizioni  legislative,  amministrative   o
statutarie  o  le  perdite  previste  dall'articolo   56   siano   di
eccezionale gravita'. 
  2. La liquidazione coatta puo'  essere  disposta  con  il  medesimo
procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata  degli  organi
amministrativi,   dell'assemblea   straordinaria,   del   commissario
nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei
liquidatori. 
  3. La direzione della procedura e  tutti  gli  adempimenti  a  essa
connessi spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli  articoli  81,  82,
83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4,  88,
89, 90, 91, 92, 93, 94  e  97  del  T.U.  bancario,  intendendosi  le
suddette disposizioni riferite alle SIM, alle  societa'  di  gestione
del risparmio e alle SICAV in luogo  delle  banche,  e  l'espressione
"strumenti  finanziari"  riferita  agli  strumenti  finanziari  e  al
denaro. 
  4. I commissari, trascorso il termine  previsto  dall'articolo  86,
comma 5, del T.U. bancario e  non  oltre  trenta  giorni  successivi,
sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia
e,  a  disposizione  degli  aventi  diritto,  nella  cancelleria  del
tribunale del  luogo  dove  la  SIM,  la  societa'  di  gestione  del
risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei  creditori
ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine  degli  stessi,
dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto  articolo,
nonche' dei soggetti appartenenti  alle  medesime  categorie  cui  e'
stato negato  il  riconoscimento  delle  pretese.  I  clienti  aventi
diritto alla restituzione degli strumenti  finanziari  e  del  denaro
relativi ai servizi previsti dal presente decreto  sono  iscritti  in
apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si
applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
  5. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  relativamente
alla propria posizione e contro  il  riconoscimento  dei  diritti  in
favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione
del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano  state  accolte,  in
tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della  raccomandata
prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario  e  i  soggetti
ammessi  entro  lo  stesso   termine   decorrente   dalla   data   di
pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il  presente
comma si applica  in  luogo  dell'articolo  87,  comma  1,  del  T.U.
bancario. 
  6.  Se  il  provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa
riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni  dalla  nomina,
comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni  risultanti  di
pertinenza di ciascuno secondo  le  scritture  e  i  documenti  della
societa'. 
 
          Nota all'art. 57: 
            - Il testo degli articoli 80 (come  modificato  dall'art.
          64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415),  81,  82,  83  (come
          modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415),
          84, 85 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs.  23  luglio
          1996, n. 415), 86 (come modificato dall'art. 64 del  D.Lgs.
          23 luglio 1996,  n.  415),  87,  88,  89  (come  modificato
          dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415),  90  (come
          modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415),
          91 (come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996,
          n. 415), 92 (come modificato dall'art.  64  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n. 415), 93 e 94 del D.Lgs. 1 settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 80 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro, su
          proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la
          revoca  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  e  la
          liquidazione  coatta  amministrativa  delle  banche,  anche
          quando ne  sia  in  corso  l'amministrazione  straordinaria
          ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,  qualora
          le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle
          disposizioni legislative, amministrative o statutarie o  le
          perdite  previste  dall'art.  70   siano   di   eccezionale
          gravita'. 
            2. La liquidazione coatta puo' essere  disposta,  con  il
          medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   dei   commissari   straordinari   o    dei
          liquidatori. 
            3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della
          Banca d'Italia sono comunicati dai  commissari  liquidatori
          agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima 
          dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. 
 
            4. Il decreto del Ministro del tesoro e'  pubblicato  per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
            5. Dalla  data  di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi,  di  controllo   e
          assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
          fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
          e 94, comma 2. 
            6. Le banche non sono soggette  a  procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si  applicano,  se  compatibili,  le  disposizioni
          della legge fallimentare. 
 
            Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca  d'Italia
          nomina: 
             a) uno o piu' commissari liquidatori; 
             b) un comitato di sorveglianza composto da tre a  cinque
          membri,  che  nomina  a  maggioranza  di  voti  il  proprio
          presidente. 
            2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di
          nomina del presidente del  comitato  di  sorveglianza  sono
          pubblicati per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana.   Entro   quindici   giorni    dalla
          comunicazione della  nomina,  i  commissari  depositano  in
          copia il decreto del Ministro del  tesoro  e  gli  atti  di
          nomina  degli  organi  della  liquidazione  coatta  e   del
          presidente del comitato di  sorveglianza  per  l'iscrizione
          presso l'ufficio del registro delle imprese;  nello  stesso
          termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i
          successivi   quindici   giorni    deve    farsi    menzione
          dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. 
            3.  La  Banca  d'Italia  puo'  revocare  o  sostituire  i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 
            4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai  componenti
          il comitato di sorveglianza sono  determinate  dalla  Banca
          d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
          carico della liquidazione. 
            Art.  82  (Accertamento   giudiziale   dello   stato   di
          insolvenza).  -  1.  Se  una   banca   non   sottoposta   a
          liquidazione coatta amministrativa si  trova  in  stato  di
          insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha  la  sede
          legale, su richiesta di uno o piu'  creditori,  su  istanza
          del  pubblico  ministero  o  d'ufficio,  sentiti  la  Banca
          d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo
          stato di insolvenza con sentenza in  camera  di  consiglio.
          Quando  la  banca   sia   sottoposta   ad   amministrazione
          straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche  su
          ricorso dei commissari straordinari, sentiti  i  commissari
          stessi,  la  Banca  d'Italia  e  i  cessati  rappresentanti
          legali. Si applicano le disposizioni dell'art.  195,  commi
          primo, secondo periodo,  terzo,  quarto,  quinto,  sesto  e
          ottavo della legge fallimentare. 
            2. Se una banca, anche avente natura pubblica,  si  trova
          in stato  di  insolvenza  al  momento  dell'emanazione  del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   e
          l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del  comma  1,
          il tribunale del luogo in cui la banca ha la  sede  legale,
          su ricorso  dei  commissari  liquidatori,  su  istanza  del
          pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e
          i cessati rappresentanti legali della banca,  accerta  tale
          stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano  le
          disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto  e  sesto
          comma della legge fallimentare. 
            3. La dichiarazione giudiziale dello stato di  insolvenza
          prevista dai commi precedenti produce gli effetti  indicati
          nell'art. 203 della legge fallimentare. 
            Art. 83 (Effetti del provvedimento per la  banca,  per  i
          creditori e sui  rapporti  giuridici  preesistenti).  -  1.
          Dalla data di  insediamento  degli  organi  liquidatori  ai
          sensi dell'art. 85, e comunque dal terzo giorno  successivo
          alla data di emanazione del provvedimento  che  dispone  la
          liquidazione  coatta,  sono  sospesi  il  pagamento   delle
          passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di
          terzi. 
            2. Dal termine indicato nel  comma  1  si  producono  gli
          effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45  e  66,  nonche'
          dalle disposizioni del titolo II, capo III,  sezione  II  e
          sezione IV della legge fallimentare. 
            3. Dal termine previsto nel comma 1 contro  la  banca  in
          liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
          azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,  89  e
          92,  comma  3,  ne',  per  qualsiasi  titolo,  puo'  essere
          parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di  esecuzione
          forzata o cautelare. Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi
          natura derivanti dalla liquidazione e' competente 
 
          esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca  ha  la
          sede legale. 
            Art.   84   (Poteri   e   funzionamento   degli    organi
          liquidatori).  -  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la
          rappresentanza legale  della  banca,  esercitano  tutte  le
          azioni a essa spettanti e procedono alle  operazioni  della
          liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro 
 
 
 
 
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
            2. Il  comitato  di  sorveglianza  assiste  i  commissari
          nell'esercizio delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato
          degli stessi e fornisce  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
            3. La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  direttive  per  lo
          svolgimento della procedura e  puo'  stabilire  che  talune
          categorie di operazioni o di atti debbano  essere  da  essa
          autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
          il  comitato  di  sorveglianza.  I  membri   degli   organi
          liquidatori      sono      personalmente       responsabili
          dell'inosservanza delle  direttive  della  Banca  d'Italia;
          queste non sono opponibili ai  terzi  che  non  ne  abbiano
          avuto conoscenza. 
            4. I commissari devono presentare annualmente alla  Banca
          d'Italia  una  relazione  sulla  situazione   contabile   e
          patrimoniale   della   banca   e    sull'andamento    della
          liquidazione, accompagnata da un rapporto del  comitato  di
          sorveglianza. 
            5. L'esercizio dell'azione di  responsabilita'  contro  i
          membri dei cessati organi amministrativi e di  controllo  a
          norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile,  spetta
          ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa 
 
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
            6.  Ai  commissari   liquidatori   e   al   comitato   di
          sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
            7.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della   Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono farsi  coadiuvare  nello  svolgimento
          delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
          e  con  oneri  a  carico  della   liquidazione.   In   casi
          eccezionali,  i  commissari,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
          compimento di singoli atti. 
            Art.  85  (Adempimenti  iniziali).  -  1.  I   commissari
          liquidatori si insediano prendendo  in  consegna  l'azienda
          dai precedenti organi di amministrazione o di  liquidazione
          ordinaria con un sommario processo  verbale.  I  commissari
          acquisiscono una situazione  dei  conti  e  formano  quindi
          l'inventario. 
            2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4. 
            Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1.  Entro  un  mese
          dalla nomina i commissari comunicano a  ciascun  creditore,
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento,  le  somme
          risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture  e  i
          documenti   della   banca.   La   comunicazione   s'intende
          effettuata con riserva di eventuali contestazioni. 
            2. Analoga  comunicazione  viene  inviata  a  coloro  che
          risultino titolari  di  diritti  reali  sui  beni  e  sugli
          strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          D.Lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE in possesso
          della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi  diritto   alle
          restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
            3. La Banca d'Italia puo' stabilire  ulteriori  forme  di
          pubblicita' allo scopo di  rendere  nota  la  scadenza  dei
          termini per la presentazione delle domande di  insinuazione
          ai sensi del comma 5. 
            4.  Entro   quindici   giorni   dal   ricevimento   della
          raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati
          nel  comma  2  possono  presentare  o   inviare,   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, i loro  reclami  ai
          commissari, allegando i documenti giustificativi. 
            5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del  decreto
          di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel
          comma 2, i quali  non  abbiano  ricevuto  la  comunicazione
          prevista dai commi 1 e 2, devono  chiedere  ai  commissari,
          mediante  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   il
          riconoscimento dei propri crediti  e  la  restituzione  dei
          propri  beni,  presentando  i  documenti  atti  a   provare
          l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti. 
            6. I commissari, trascorso il termine previsto dal  comma
          5 e non oltre i trenta giorni successivi,  presentano  alla
          Banca d'Italia,  sentiti  i  cessati  amministratori  della
          banca,  l'elenco  dei  creditori  ammessi  e  delle   somme
          riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di  prelazione
          e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi  dei  titolari
          dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui  e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese.  I  clienti  aventi
          diritto  alla  restituzione  degli   strumenti   finanziari
          relativi ai servizi  previsti  dal  D.Lgs.  di  recepimento
          della direttiva 93/22/CEE sono iscritti in apposita e 
          separata sezione dello stato passivo. 
            7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari
          depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la
          banca ha  la  sede  legale,  a  disposizione  degli  aventi
          diritto,  gli  elenchi  dei  creditori  privilegiati,   dei
          titolari di diritti  indicati  nel  comma  2,  nonche'  dei
          soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese. 
            8. Successivamente i  commissari,  mediante  raccomandata
          con avviso  di  ricevimento,  comunicano  senza  indugio  a
          coloro ai quali e' stato negato in  tutto  o  in  parte  il
          riconoscimento delle pretese, la decisione presa  nei  loro
          riguardi. Dell'avvenuto deposito  dello  stato  passivo  e'
          dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
            9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo
          stato passivo diventa esecutivo. 
            Art. 87 (Opposizioni allo stato passivo).  -  1.  Possono
          proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla
          propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in
          favore  dei  soggetti  inclusi   negli   elenchi   indicati
          nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non  siano
          state accolte, in tutto o in parte, entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della raccomandata prevista  dall'art.  86,
          comma 8, e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. 
            2. L'opposizione si propone con deposito  in  cancelleria
          del ricorso al presidente del tribunale del  luogo  ove  la
          banca ha la sede legale. 
            3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice
          istruttore   tutte   le   cause   relative   alla    stessa
          liquidazione. Nei  tribunali  divisi  in  piu'  sezioni  il
          presidente assegna le cause a una di esse e  il  presidente
          di questa provvede alla designazione di  un  unico  giudice
          istruttore.  Il  giudice  istruttore  fissa   con   decreto
          l'udienza in cui i commissari e le parti  devono  comparire
          davanti a lui, dispone la comunicazione  del  decreto  alla
          parte opponente almeno quindici  giorni  prima  della  data
          fissata  per  l'udienza  e  assegna  il  termine   per   la
          notificazione del ricorso e del  decreto  ai  commissari  e
          alle parti.  L'opponente  deve  costituirsi  almeno  cinque
          giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti  l'opposizione
          si reputa abbandonata. 
            4. Il giudice istruttore  provvede  all'istruzione  delle
          varie cause di opposizione, che rimette al collegio perche'
          siano definite  con  un'unica  sentenza.  Tuttavia,  quando
          alcune opposizioni sono mature per  la  decisione  e  altre
          richiedono una piu' lunga istruzione, il giudice  pronuncia
          ordinanza, con la  quale  separa  le  cause  e  rimette  al
          collegio quelle mature per la decisione. 
            5.   Quando   sia   necessario   per    decidere    sulle
          contestazioni,   il   giudice   richiede   ai    commissari
          l'esibizione  di  un  estratto  dell'elenco  dei  creditori
          chirografari previsto dall'art. 86, comma 6;  l'elenco  non
          viene messo a disposizione. 
            Art. 88 (Appello e ricorso per cassazione). -  1.  Contro
          la sentenza del tribunale  puo'  essere  proposto  appello,
          anche dai commissari, entro il termine di  quindici  giorni
          dalla data di notificazione della stessa.  Al  giudizio  di
          appello  si  applica  l'art.  87,  commi   4,   in   quanto
          compatibile, e 5. 
            2. Il termine per il ricorso per  cassazione  e'  ridotto
          alla meta' e decorre  dalla  data  di  notificazione  della
          sentenza di appello. 
            3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio  di
          opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato. 
            4. Per quanto  non  espressamente  previsto  dalle  norme
          contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio
          di opposizione si applicano le disposizioni del  codice  di
          procedura civile sul processo di cognizione. 
            Art. 89 (Insinuazioni tardive). -  1.  Dopo  il  deposito
          dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
          riparti e le restituzioni, i creditori  e  i  titolari  dei
          diritti indicati nell'art. 86,  comma  2  che  non  abbiano
          ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e
          non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere
          di far  valere  i  loro  diritti  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti
          sopportano le spese conseguenti al ritardo  della  domanda,
          salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile. 
            Art. 90 (Liquidazione dell'attivo).  -  1.  I  commissari
          liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per  realizzare
          l'attivo. 
            2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di
          sorveglianza e previa autorizzazione della Banca  d'Italia,
          possono cedere le attivita'  e  le  passivita',  l'azienda,
          rami  d'azienda   nonche'   beni   e   rapporti   giuridici
          individuabili in  blocco.  La  cessione  puo'  avvenire  in
          qualsiasi stadio della procedura, anche prima del  deposito
          dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle
          sole  passivita'  risultanti  dallo   stato   passivo.   Si
          applicano le disposizioni dell'art. 58, commi  2,  3  e  4,
          anche quando il cessionario non sia una banca. 
            3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per  il
          miglior realizzo dell'attivo, previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, continuare l'esercizio  dell'impresa  o  di
          determinati rami di attivita', secondo le cautele  indicate
          dal   comitato   di    sorveglianza.    La    continuazione
          dell'esercizio     dell'impresa      disposta      all'atto
          dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
          indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento  di
          diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto  dalle
          norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 
            4. Anche ai fini  dell'eventuale  esecuzione  di  riparti
          agli aventi diritto, i commissari possono contrarre  mutui,
          effettuare   altre   operazioni   finanziarie   passive   e
          costituire in  garanzia  attivita'  aziendali,  secondo  le
          prescrizioni  e  le  cautele  disposte  dal   comitato   di
          sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
            Art. 91 (Restituzioni  e  riparti).  -  1.  I  commissari
          procedono  alle  restituzioni  dei   beni   nonche'   degli
          strumenti finanziari relativi ai servizi di cui  al  D.Lgs.
          di  recepimento  della  direttiva  93/22/CEE;  e,   secondo
          l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge  fallimentare,
          alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e  i
          rimborsi  spettanti  agli   organi   della   procedura   di
          amministrazione  straordinaria  che  abbia   preceduto   la
          liquidazione coatta  amministrativa  sono  equiparati  alle
          spese indicate all'art. 111, comma primo, numero  1)  della
          legge fallimentare. 
            2. Se risulta  rispettata,  ai  sensi  dell'art.  19  del
          D.Lgs.  di  recepimento  della  direttiva   93/22/CEE,   la
          separazione  del  patrimonio  della  banca  da  quelli  dei
          clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato
          passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni
          dei  detti  clienti  tra  di  loro  ovvero  gli   strumenti
          finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di
          tutte  le  restituzioni,  i   commissari   procedono,   ove
          possibile, alle  restituzioni  ai  sensi  del  comma  1  in
          proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e'
          stato ammesso alla sezione separata  dello  stato  passivo,
          ovvero alla  liquidazione  degli  strumenti  finanziari  di
          pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato
          secondo la medesima proporzione. 
            3. I  clienti  iscritti  nell'apposita  sezione  separata
          dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari
          ai sensi dell'art. 111, comma  1,  numero  3)  della  legge
          fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
          rispettata la separazione del  patrimonio  della  banca  da
          quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto  rimasto
          insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 
            4. I commissari, sentito il comitato  di  sorveglianza  e
          previa  autorizzazione  della   Banca   d'Italia,   possono
          eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a  favore  di
          tutti gli aventi diritto sia a favore di  talune  categorie
          di  essi,  anche  prima  che  siano  realizzate  tutte   le
          attivita' e accertate tutte le passivita'. 
            5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8,  9  e  10,  i
          riparti  e  le  restituzioni  non  devono  pregiudicare  la
          possibilita' della definitiva assegnazione  delle  quote  e
          dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
            6.  Nell'effettuare  i  riparti  e  le  restituzioni,   i
          commissari, in presenza di pretese di creditori o di  altri
          interessati  per  le   quali   non   sia   stata   definita
          l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
          strumenti  finanziari  corrispondenti  ai  riparti  e  alle
          restituzioni non effettuati a favore di ciascuno  di  detti
          soggetti, al fine della distribuzione o della  restituzione
          agli stessi nel caso di riconoscimento dei  diritti  o,  in
          caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
          aventi diritto. 
            7. Nei casi previsti dal comma 6, i  commissari,  con  il
          parere favorevole del comitato  di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  acquisire
          idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
            8. La presentazione oltre i termini dei reclami  e  delle
          domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5,  fa  concorrere
          solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi,  nei
          limiti in cui le pretese sono accolte  dal  commissario  o,
          dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice  in  sede
          di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 
            9. Coloro che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva  ai
          sensi dell'art. 89,  concorrono  solo  ai  riparti  e  alle
          restituzioni che venissero eseguiti dopo  la  presentazione
          del ricorso. 
            10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali  e
          i diritti di prelazione sono salvi quando i beni  ai  quali
          si riferiscono non siano stati ancora alienati. 
            11. Fino alla  restituzione  o  alla  liquidazione  degli
          strumenti finanziari  gestiti  dalla  banca,  i  commissari
          provvedono  affinche'  gli  stessi  siano  amministrati  in
          un'ottica di minimizzazione del rischio. 
            Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato  l'attivo  e
          prima  dell'ultimo  riparto  ai  creditori  o   dell'ultima
          restituzione  ai  clienti,  i  commissari  sottopongono  il
          bilancio finale di liquidazione, il rendiconto  finanziario
          e il  piano  di  riparto,  accompagnati  da  una  relazione
          propria e da quella  del  comitato  di  sorveglianza,  alla
          Banca d'Italia, che ne  autorizza  il  deposito  presso  la
          cancelleria del  tribunale.  La  liquidazione  costituisce,
          anche ai fini fiscali, un unico esercizio;  entro  un  mese
          dal deposito i commissari presentano la  dichiarazione  dei
          redditi relativa a detto periodo  secondo  le  disposizioni
          tributarie vigenti. 
            2.  Dell'avvenuto  deposito  e'  data  notizia   mediante
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire   forme
          integrative di pubblicita'. 
            3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione  nella
          Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   gli
          interessati possono  proporre  le  loro  contestazioni  con
          ricorso  al  tribunale.  Si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88. 
            4. Decorso il termine  indicato  senza  che  siano  state
          proposte contestazioni ovvero definite  queste  ultime  con
          sentenza passata in  giudicato,  i  commissari  liquidatori
          provvedono  al  riparto  o  alla  restituzione  finale   in
          conformita' di quanto previsto dall'art. 91. 
            5. Le somme  e  gli  strumenti  che  non  possono  essere
          distribuiti vengono depositati  nei  modi  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli  aventi
          diritto, fatta salva la  facolta'  prevista  dall'art.  91,
          comma 7. 
            6. Si applicano gli  articoli  2456  e  2457  del  codice
          civile. 
            7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso  quello
          di accertamento dello stato  di  insolvenza,  non  preclude
          l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai  commi
          precedenti e la chiusura della  procedura  di  liquidazione
          coatta amministrativa. Tale chiusura  e'  subordinata  alla
          esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie
          ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7. 
            8.  Successivamente  alla  chiusura  della  procedura  di
          liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
          legittimazione processuale, anche nei  successivi  stati  e
          gradi  dei  giudizi.  Ai  commissari   liquidatori,   nello
          svolgimento  delle  attivita'  connesse  ai   giudizi,   si
          applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4,  e
          84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. 
            9. Nei casi di cessione ai sensi dell'art. 90,  comma  2,
          del  presente  decreto  i   commissari   liquidatori   sono
          estromessi, su propria istanza,  dai  giudizi  relativi  ai
          rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
          cessionario. 
            Art. 93 (Concordato di liquidazione). - 1.  In  qualsiasi
          stadio  della   procedura   di   liquidazione   coatta,   i
          commissari, con il parere  del  comitato  di  sorveglianza,
          ovvero la banca ai  sensi  dell'art.  152,  secondo  comma,
          della  legge  fallimentare,  con  il  parere  degli  organi
          liquidatori, possono proporre un  concordato  al  tribunale
          del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta  di
          concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
            2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale
          offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e
          le eventuali garanzie. 
            3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere
          assunto da terzi con liberazione parziale  o  totale  della
          banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per
          l'esecuzione del concordato non puo' esperirsi che 
 
          contro i terzi assuntori entro i  limiti  delle  rispettive
          quote. 
            4. La proposta di concordato e  il  parere  degli  organi
          liquidatori   sono   depositati   nella   cancelleria   del
          tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme  di
          pubblicita'. 
            5. Entro trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati
          possono proporre opposizione con ricorso  depositato  nella
          cancelleria, che viene comunicato al commissario. 
            6.  Il  tribunale  decide  con  sentenza  in  camera   di
          consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle
          opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla  Banca
          d'Italia. La sentenza e' pubblicata  mediante  deposito  in
          cancelleria e nelle altre forme  stabilite  dal  tribunale.
          Del deposito viene data comunicazione ai commissari e  agli
          opponenti con biglietto di cancelleria. Si  applica  l'art.
          88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4. 
            7.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari
          possono procedere a parziali distribuzioni  dell'attivo  ai
          sensi dell'art. 91. 
            Art. 94  (Esecuzione  del  concordato  e  chiusura  della
          procedura). - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza
          del comitato di sorveglianza, sovrintendono  all'esecuzione
          del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 
            2.  Eseguito  il  concordato,  i  commissari  liquidatori
          convocano l'assemblea dei  soci  della  banca  perche'  sia
          deliberata la modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione
          alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
          caso in  cui  non  abbia  luogo  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, i commissari procedono agli  adempimenti  previsti
          dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile. 
            3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente  decreto
          legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare". 
            - Per il testo dell'art. 97, cfr. la nota all'art. 48.