Art. 57
           Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro,
                    dai dirigenti e dai preposti
  1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per  violazione
dell'articolo 5.
  2.  Il  datore  di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila  a  lire  due
milioni  per  violazione  dell'articolo  46,  commi 1 e 6, ovvero per
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 46, comma 3,  e  di
cui all'articolo 22.
  3. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti:
a)  con  l'arresto  da  tre  a  sei  mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 4, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire  un
milione a lire cinque milioni per violazione dell'articolo 21;
c)   con   l'arresto  sino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni per le violazioni  degli  articoli
da  8 a 13; da 15 a 20; da 23 a 37; da 39 a 45; 46, comma 5 ; da 47 a
52; 54.