(( Art. 57-bis Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 )) ((1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».)) ((2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.))
Riferimenti normativi -Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", come modificato dalla presente legge: "58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013, nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 e relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n.448 del 1998." -Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica": Art. 21. Bilancio di previsione. (omissis) 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) (omissis) b) spese rimodulabili. (omissis)"