Art. 57 
 
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo  sviluppo  del
                               Paese) 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
favorisce interventi  diretti  al  sostegno  e  allo  sviluppo  delle
attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale,  mediante
la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta  per
cento  della  quota  relativa  alla  contribuzione  a  fondo  perduto
disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento: 
  a) al  rafforzamento  della  ricerca  fondamentale  condotta  nelle
universita' e negli enti pubblici di ricerca; 
  b)  alla  creazione  e  allo  sviluppo  di  start-up  innovative  e
spin-offuniversitari; 
  c) alla  valorizzazione  dei  progetti  di  social  innovation  per
giovani al di sotto dei 30 anni; 
  d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; 
  e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al  finanziamento  dei  corsi  di  dottorato  e
assegni di ricerca post-doc; 
  f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti
pubblici di ricerca, anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle
grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020; 
  g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole  e  medie
imprese, e in particolare delle societa' nelle quali  la  maggioranza
delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da  giovani  al
di sotto dei 35 anni; 
  h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi  a  medio-lungo
termine condotti in partenariato tra imprese e mondo  pubblico  della
ricerca, con  l'obiettivo  di  affrontare  le  grandi  sfide  sociali
contemporanee; 
  i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che  risultino
vincitori di grant europei o di progetti a carico dei  fondi  PRIN  o
FIRB; 
  l)  al  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese   che
partecipano a bandi europei di ricerca. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuate le risorse disponibili  nel  fondo  FAR  da
destinare agli interventi di cui  al  comma  1.  Dette  risorse  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
all'apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di
cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti
variazioni di bilancio.