Art. 57 Omologazione dei centri COMSEC 1. Ogni amministrazione, ente od operatore economico, in possesso di NOSI o NOSIS che intenda costituire un centro COMSEC deve richiedere all'UCSe la relativa omologazione, unitamente all'omologazione di un CIS di adeguato livello. 2. Il processo di omologazione prevede l'accertamento della rispondenza del Centro a specifici requisiti tecnico-installativi e di sicurezza fisica stabiliti nelle disposizioni applicative del presente regolamento, nonche' la verifica del possesso, da parte del personale addetto, delle necessarie abilitazioni e delle conoscenze tecnico-professionali. 3. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC effettua l'analisi del rischio cui il centro e' esposto e all'esito redige un documento di analisi del rischio, secondo le modalita' indicate nelle disposizioni applicative del presente regolamento, nel quale sono individuate le potenziali minacce alla sicurezza, le vulnerabilita' del sistema predisposto per il controllo della sicurezza ed e' valutato il rischio residuo dopo l'implementazione delle contromisure. 4. Sulla base dei risultati dell'analisi del rischio, il Funzionario o Ufficiale COMSEC redige inoltre un regolamento interno di sicurezza COMSEC nel quale sono individuate le contromisure di tipo fisico, procedurale, personale, logico e tecnico da adottare e sono descritte dettagliatamente le procedure operative a cui gli utenti dovranno attenersi. 5. L'UCSe valuta ed approva il regolamento interno di sicurezza COMSEC e rilascia un certificato di omologazione a seguito di una verifica di conformita' del centro alle predisposizioni descritte nella documentazione di sicurezza approvata. 6. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le articolazioni centrali dell'Organizzazione nazionale di sicurezza all'approvazione della documentazione di sicurezza ed alla verifica di conformita', relativamente a predeterminate tipologie di centri COMSEC, secondo le disposizioni applicative del presente regolamento. 7. Gli esiti delle attivita' eseguite in regime di delega sono trasmessi all'UCSe che, sulla base della documentazione di sicurezza prodotta e dei relativi pareri tecnici, effettua le valutazioni ai fini del rilascio del certificato di omologazione. 8. In caso di gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza delle comunicazioni o di accertate compromissioni l'omologazione e' revocata. 9. I centri COMSEC per temporanee esigenze operative di durata non superiore a sei mesi non sono soggetti al formale rilascio del certificato di omologazione per la trasmissione di informazioni classificate fino al livello "SEGRETO". 10. L'attivazione dei predetti centri deve essere tempestivamente comunicata all'UCSe ed e' effettuata sotto la responsabilita' del Funzionario o Ufficiale COMSEC competente. 11. Qualora permangano in un sito per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, i Centri COMSEC mobili o trasportabili, realizzati per esigenze operative di amministrazioni pubbliche non necessitano di omologazione. 12. L'omologazione dei centri COMSEC, ove non diversamente stabilito nell'atto di formale omologazione, ha validita' quinquennale. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un centro COMSEC, corredata della documentazione che attesta il mantenimento della configurazione approvata, e' presentata all'UCSe sei mesi prima della relativa scadenza. In tale caso il certificato di omologazione COMSEC scaduto resta valido fino al rilascio del nuovo certificato, sempre che non siano state apportate modifiche alle configurazioni approvate.