Art. 57 Effetti del bail-in 1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal momento individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi: a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti; b) l'esclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione; c) l'ammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle negoziazioni in una sede di negoziazione; d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un prospetto. 2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia. 3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non puo' essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa. 4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera i).