Art. 57 
 
                      Modifiche all'articolo 73 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine  del  periodo
sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale  insieme
di infrastrutture tecnologiche e  di  regole  tecniche  che  assicura
l'interoperabilita'  tra  i  sistemi  informativi   delle   pubbliche
amministrazioni, permette il coordinamento informativo e  informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e  locali  e  tra
queste e i sistemi dell'Unione europea ed e' aperto  all'adesione  da
parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  SPC  garantisce  la  sicurezza  e  la  riservatezza  delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo di ciascun soggetto aderente.»; 
    c) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) sviluppo architetturale e organizzativo  atto  a  garantire  la
federabilita' dei sistemi;»; 
    d) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
  «b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori
pratiche internazionali;»; 
    e) il comma 3-bis e' abrogato; 
    f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «3-ter. Il SPC e' costituito da  un  insieme  di  elementi  che
comprendono: 
        a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; 
        b)   linee   guida   e   regole   per   la   cooperazione   e
l'interoperabilita'; 
        c) catalogo di servizi e applicazioni. 
      3-quater. Ai sensi dell'articolo  71  sono  dettate  le  regole
tecniche del Sistema pubblico di  connettivita'  e  cooperazione,  al
fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla  evoluzione  della
tecnologia;  l'aderenza  alle  linee  guida  europee  in  materia  di
interoperabilita';  l'adeguatezza  rispetto   alle   esigenze   delle
pubbliche amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e  privati,
il rispetto di necessari livelli di sicurezza.». 
 
          Note all'art. 57: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita' (SPC) 
              1.  Nel  rispetto  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          lettera   r),   della   Costituzione,   e   nel    rispetto
          dell'autonomia dell'organizzazione interna  delle  funzioni
          informative delle  regioni  e  delle  autonomie  locali  il
          presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
          connettivita'  e  cooperazione  (SPC)  quale   insieme   di
          infrastrutture  tecnologiche  e  di  regole  tecniche   che
          assicura  l'interoperabilita'  tra  i  sistemi  informativi
          delle pubbliche amministrazioni, permette il  coordinamento
          informativo e informatico dei dati tra  le  amministrazioni
          centrali, regionali e locali  e  tra  queste  e  i  sistemi
          dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte  dei
          gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. 
              2. Il SPC garantisce la  sicurezza  e  la  riservatezza
          delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e  l'autonomia
          del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
              a) sviluppo  architetturale  ed  organizzativo  atto  a
          garantire la federabilita' dei sistemi; 
              b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di  rete,  di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
              b-bis) aggiornamento continuo del  sistema  e  aderenza
          alle migliori pratiche internazionali; 
              c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
              3-bis. (abrogato) 
              3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme  di  elementi
          che comprendono: 
              a)   infrastrutture,    architetture    e    interfacce
          tecnologiche; 
              b)  linee  guida  e  regole  per  la   cooperazione   e
          l'interoperabilita'; 
              c) catalogo di servizi e applicazioni. 
              3-quater. Ai sensi dell'articolo  71  sono  dettate  le
          regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'  e
          cooperazione,  al  fine  di  assicurarne:   l'aggiornamento
          rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza  alle
          linee  guida  europee  in  materia  di   interoperabilita';
          l'adeguatezza  rispetto  alle  esigenze   delle   pubbliche
          amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e
          semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e
          privati, il rispetto dei necessari livelli di sicurezza.»