Articolo 57 Periti del tribunale 1. Fatta salva la facolta' delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale puo' in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza. 2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco e' tenuto dal cancelliere. 3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialita'. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale. 4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilita' di formulare osservazioni al riguardo.