(Accordo-art. 57)
 
                             Articolo 57 
 
                        Periti del tribunale 
 
  1. Fatta salva la facolta' delle parti di  presentare  elementi  di
prova  tramite  perizie,  il  tribunale  puo'  in  qualunque  momento
nominare propri esperti per consulenze  su  aspetti  specifici  della
causa. Il tribunale  fornisce  agli  esperti  tutte  le  informazioni
necessarie per la prestazione della consulenza. 
 
  2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di  periti
conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco e' tenuto  dal
cancelliere. 
 
  3.  I  periti  del  tribunale  danno  prova   di   indipendenza   e
imparzialita'.  Le  norme  in  materia  di  conflitto  di   interessi
applicabili ai  giudici  di  cui  all'articolo  7  dello  statuto  si
applicano per analogia ai periti del tribunale. 
 
  4. Le perizie presentate  al  tribunale  dagli  esperti  sono  rese
disponibili alle  parti,  che  hanno  la  possibilita'  di  formulare
osservazioni al riguardo.