Art. 57 
 
 
                  Trasporto di sidri, mosti e aceti 
 
  1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino  che  hanno
subito fermentazione acetica o che sono  in  corso  di  fermentazione
acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici
o alle distillerie. 
  2. I mosti e i vini introdotti in uno  stabilimento  nel  quale  si
procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di
aceti allo stato sfuso possono  essere  estratti  dallo  stabilimento
unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione
o alla distruzione. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e  2  i  prodotti  destinati  alla
distilleria  o  alla  distruzione  possono  essere   estratti   dagli
stabilimenti solo previa denaturazione  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 5.