(( Art. 57-bis 
 
Incentivi fiscali  agli  investimenti  pubblicitari  incrementali  su
  quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive  e  radiofoniche
  locali e misure  di  sostegno  alle  imprese  editoriali  di  nuova
  costituzione 
 
  1. A  decorrere  dall'anno  2018,  alle  imprese  e  ai  lavoratori
autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie  sulla
stampa  quotidiana  e  periodica  e  sulle  emittenti  televisive   e
radiofoniche locali, analogiche o  digitali,  il  cui  valore  superi
almeno dell'1 per cento gli analoghi  investimenti  effettuati  sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'  attribuito  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al  75  per  cento
del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al  90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese  e  start
up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa  stabilito  ai
sensi  del  comma   3.   Il   credito   d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel
rispetto  della  normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato,   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  le  modalita'  e  i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma,
con particolare riguardo  agli  investimenti  che  danno  accesso  al
beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e  di
utilizzo    del    beneficio,    alla    documentazione    richiesta,
all'effettuazione dei  controlli  e  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  Agli
eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  provvede  il  Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche  con
lo scopo di  rimuovere  stili  di  comunicazione  sessisti  e  lesivi
dell'identita'  femminile  e  idonei  a  promuovere  la  piu'   ampia
fruibilita' di  contenuti  informativi  multimediali  e  la  maggiore
diffusione   dell'uso   delle   tecnologie   digitali,   e'   emanato
annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  un  bando
per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese  editrici  di  nuova
costituzione. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
mediante utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
concesso nel limite complessivo,  che  costituisce  tetto  di  spesa,
stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;
con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio
di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni  concesse
a  carico  delle  quote  del  Fondo  spettanti  rispettivamente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  dello  sviluppo
economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del   credito
d'imposta di cui al comma 1 sono  iscritte  nel  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia  delle
entrate - Fondi di  bilancio»  per  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma  1.  I  finanziamenti  da
assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle
risorse  del  medesimo  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente  con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  1,
comma 6, della predetta legge n.  198  del  2016,  nell'ambito  della
quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza
della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo  n.
          241 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988
          e' riportato nelle note all'art. 4. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge n. 198 del  2016
          e' riportato nelle note all'art. 53-bis.