Art. 57 
 
 
                  (Attrazione per gli investimenti) 
 
  1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221,  le  parole:  "start-up   innovative"   e   "start-up
innovativa",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalla  seguente:
"PMI." 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: "periodo minimo di
investimento", le parole: "sono soggetti ad  imposizione  secondo  le
regole ordinarie," sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti  ad
imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista  dalle
norme ordinarie,"; 
  b) al comma 94, dopo le parole: "I redditi", le parole: "diversi da
quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo  67,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
  c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti: 
  "95-bis. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  88  a  95,  il  soggetto  percettore  deve  produrre   una
dichiarazione dalla quale risulti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dai  commi  88  e  92,  nonche'  l'impegno  a  detenere  gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno
5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non  sono  relativi  a  partecipazioni
qualificate. 
  95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92  e  95  devono  tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati
di cui al comma 89. 
  95-quater.  Le  minusvalenze  e  le  perdite  realizzate   mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti  finanziari
oggetto degli investimenti  qualificati  di  cui  al  comma  89  sono
deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati  nelle  successive
operazioni nello stesso periodo di imposta e nei  successivi  ma  non
oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo  5
dicembre 2005, n. 252,  le  minusvalenze  e  le  perdite  maturate  o
realizzate relativamente  agli  strumenti  finanziari  oggetto  degli
investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a  formare  la
base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17  del  medesimo
decreto legislativo."; 
  d) al comma 101, dopo le parole: "investimenti qualificati indicati
al", le parole: "comma 90" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comma
102"; 
  e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: "entro  trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"; 
  f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: "113. L'intermediario o
l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano  di
risparmio  a  lungo  termine  tiene  separata  evidenza  delle  somme
destinate nel piano in anni differenti,  nonche'  degli  investimenti
qualificati effettuati.". 
  3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, le parole: "4 anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
anni".