Art. 57 
 
 
       Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza 
 
  1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza  possono
essere, in via prioritaria, oggetto  di  affidamento  in  convenzione
alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel
Registro unico nazionale del Terzo  settore,  aderenti  ad  una  rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai  sensi
della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in
cui, per la natura  specifica  del  servizio,  l'affidamento  diretto
garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale,  in  un
sistema di effettiva contribuzione  a  una  finalita'  sociale  e  di
perseguimento degli  obiettivi  di  solidarieta',  in  condizioni  di
efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione. 
  2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al  comma  1
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  dell'articolo
56.