Art. 57 Disposizioni finali e di rinvio 1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo II, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile. 2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione. 3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario. 4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 si intende riferito alle disposizioni del presente decreto. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.