DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con riferimento all'art. 22 (assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.