Art. 57-quater 
 
            Indennita' di funzione minima per l'esercizio 
       della carica di sindaco e per i presidenti di provincia 
 
  ((1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
    «8-bis. La misura dell'indennita' di funzione di cui al  presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento   della   misura
dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti». 
  2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere  sostenuto
dai comuni  per  la  corresponsione  dell'incremento  dell'indennita'
previsto dalla disposizione di cui al comma 1,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  3. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito tra i comuni interessati
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 59 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
percepisce un'indennita', a  carico  del  bilancio  della  provincia,
determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,
in ogni caso non cumulabile  con  quella  percepita  in  qualita'  di
sindaco»; 
    b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,»  sono
soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto
          legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 82 (Indennita'). - 1.  Il  decreto  di  cui  al
          comma 8 del presente articolo determina una  indennita'  di
          funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per  il
          sindaco,  il  presidente  della   provincia,   il   sindaco
          metropolitano, il presidente  della  comunita'  montana,  i
          presidenti dei consigli circoscrizionali  dei  soli  comuni
          capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli  comunali
          e provinciali, nonche' i componenti degli organi  esecutivi
          dei comuni e ove previste delle loro  articolazioni,  delle
          province,  delle  citta'  metropolitane,  delle   comunita'
          montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
          locali. Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i  lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 
                2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. 
                3.  Ai  soli  fini  dell'applicazione   delle   norme
          relative al divieto di cumulo tra pensione  e  redditi,  le
          indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono  assimilabili  ai
          redditi da lavoro di qualsiasi natura. 
                4. 
                5. Le indennita' di funzione  previste  dal  presente
          capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato  opta  per
          la percezione di una delle due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
                6. 
                7. Agli amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
                8. La misura  delle  indennita'  di  funzione  e  dei
          gettoni  di  presenza  di  cui  al  presente  articolo   e'
          determinata, senza maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
          dello Stato, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  nel  rispetto
          dei seguenti criteri: 
                  a) equiparazione del trattamento per  categorie  di
          amministratori; 
                  b) articolazione delle indennita' in  rapporto  con
          la dimensione demografica degli enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
                  c) articolazione dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
                  d) definizione di speciali indennita'  di  funzione
          per  gli  amministratori  delle  citta'  metropolitane   in
          relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
                  e) 
                  f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
                8-bis. La misura dell'indennita' di funzione  di  cui
          al presente articolo spettante ai sindaci  dei  comuni  con
          popolazione fino a  3.000  abitanti  e'  incrementata  fino
          all'85 per cento della misura dell'indennita' spettante  ai
          sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
                9. Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
                10. Il decreto ministeriale di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
                11. La corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - 1. - 12. Omissis. 
                13.   A   decorrere   dall'anno   2016,   l'esenzione
          dall'imposta  municipale  propria  (IMU)   prevista   dalla
          lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
          dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
          finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
          ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
          giugno 1993. Sono,  altresi',  esenti  dall'IMU  i  terreni
          agricoli: 
                  a) posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti nella previdenza  agricola,  indipendentemente
          dalla loro ubicazione; 
                  b) ubicati nei comuni delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale  a
          proprieta'  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.   A
          decorrere dall'anno 2016, sono abrogati  i  commi  da  1  a
          9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
          4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2015, n. 34. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo dei commi 59 e 84  dell'articolo  1
          della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 58. Omissis. 
                59. Il presidente  della  provincia  dura  in  carica
          quattro anni  e  percepisce  un'indennita',  a  carico  del
          bilancio della provincia,  determinata  in  misura  pari  a
          quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni  caso  non
          cumulabile con quella percepita in qualita' di sindaco. 
                60. - 83. Omissis. 
                84. Gli incarichi di  consigliere  provinciale  e  di
          componente dell'assemblea dei  sindaci  sono  esercitati  a
          titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri
          connessi con  le  attivita'  in  materia  di  status  degli
          amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
          previdenziali, assistenziali e  assicurativi  di  cui  agli
          articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. 
                Omissis.».