Art. 57 
 
 
               Accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Gli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  sono  conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso  dall'imprenditore
minore, in stato di crisi  o  di  insolvenza,  con  i  creditori  che
rappresentino almeno  il  sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono
soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44. 
    2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi  del
piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il  piano
deve essere redatto secondo le modalita' indicate  dall'articolo  56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39. 
    3. Gli accordi devono essere idonei ad  assicurare  il  pagamento
integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: 
    a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di  crediti
gia' scaduti a quella data; 
    b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
    4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del  piano
ad  assicurare  l'integrale  pagamento  dei  creditori  estranei  nel
rispetto dei termini di cui al comma 3. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.