Art. 57 
 
 
        Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali 
 
  1. La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  "c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente  articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacita' fiscale perequabile dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  determinata  in  misura   pari   al   50   per   cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere  il  valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;". 
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi  e  enti
strumentali come definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti  strumentali
in forma societaria, cessano di applicarsi le  norme  in  materia  di
contenimento e  di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.