(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
               Organismi per la verifica e valutazione 
     delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti 
 
    1.  Gli  organismi  preposti  alla  verifica  e  valutazione  dei
dirigenti sono: 
      a) il collegio tecnico; 
      b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con
funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale. 
    2. In prima  istanza,  il  dirigente  direttamente  sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto  dal  direttore
di  dipartimento,  nel  quale  deve  essere   sempre   garantita   la
rappresentanza della specifica disciplina  o  profilo  del  valutato,
sono deputati alla verifica e valutazione: 
      a) di  tutti  i  dirigenti  alla  scadenza  dell'incarico  loro
conferito in relazione alle  attivita'  professionali  svolte  ed  ai
risultati raggiunti. Tale valutazione  deve  essere  fatta  entro  la
scadenza degli incarichi  stessi  allo  scopo  di  assicurare,  senza
soluzione  di  continuita',  il  rinnovo  o  l'affidamento  di  altro
incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi. Per i
dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento
del quinto anno  di  servizio  tale  valutazione  e'  finalizzata  al
progressivo ampliamento  degli  ambiti  dell'incarico  di  base  come
previsto all'art.  18,  comma  1,  par.  II,  lettera  d)  (Tipologie
d'incarico); 
      b) dei dirigenti di nuova  assunzione  immediatamente  dopo  il
termine del primo quinquennio di servizio ai  fini  dell'attribuzione
di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18  comma
2, (Tipologie d'incarico)  e  del  passaggio  alla  fascia  superiore
dell'indennita' di esclusivita'; 
      c) di tutti i dirigenti  ai  fini  del  passaggio  alla  fascia
superiore dell'indennita' di esclusivita' prevista per dirigenti  che
hanno superato il  quindicesimo  anno  di  esperienza  professionale,
immediatamente dopo tale superamento. 
    3. Il Collegio tecnico dovra' dotarsi di un  proprio  regolamento
di funzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi,
quali,  ad  esempio,  l'astensione  -  da  parte  del  direttore   di
dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla  valutazione  di
un dirigente gia' da lui stesso valutato ovvero chi  debba  procedere
alla valutazione di II istanza ove questa riguardi  un  dirigente  di
struttura complessa - componente del collegio tecnico. 
    4. In prima  istanza,  il  dirigente  direttamente  sovraordinato
secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza,  l'organismo
indipendente di valutazione o altro soggetto  con  funzioni  analoghe
previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e
valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle  regioni  e
ai fini di cui ai  successivi  art.  58  (Effetti  della  valutazione
positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente
di valutazione) e art. 61 (Effetti  della  valutazione  negativa  dei
risultati da parte dell'Organismo Indipendente di valutazione): 
      a) dei risultati di gestione e prestazionali del  dirigente  di
dipartimento, di struttura complessa, di distretto, di presidio e  di
struttura semplice secondo gli strumenti indicati dall'art. 15, comma
5, secondo periodo  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
      b) dei risultati raggiunti da  tutti  gli  altri  dirigenti  in
relazione agli obiettivi assegnati. 
    5. Per le diverse  tipologie  di  valutazione  sopra  richiamate,
sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione: 
      la valutazione di prima istanza attiene alla verifica  ed  alla
valutazione di merito dei  risultati  conseguiti  e  delle  attivita'
professionali svolte, rappresentando  il  momento  conclusivo  di  un
processo articolato di definizione dei risultati  e  delle  attivita'
attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine  appunto,  di
valutazione conclusiva di quanto conseguito; 
      la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla
validazione della correttezza metodologica della valutazione  attuata
in prima istanza, con la possibilita' di  modificarla  ed  integrarla
qualora si rilevassero anomalie significative, certificando cosi'  le
valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito
nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui
all'art. 60 (La valutazione negativa).