Art. 57 
 
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e  stazioni
                  di ricarica di veicoli elettrici 
 
  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno  o  piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici. 
  2. La realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici puo' avvenire: 
  a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati,  ivi  compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica; 
  b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
  c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; 
  d) all'interno di aree di  sosta,  di  parcheggio  e  di  servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture  di  ricarica,  fermo  restando  il   rispetto   della
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza,  e'   effettuata   in
conformita' alle disposizioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e  concessioni  di  cui  al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione  e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta  ferma
l'applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza   e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per  la  realizzazione  degli  impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo  di  dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base  alle
leggi vigenti. 
  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere  c)  e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di
ricarica al fine di garantire  una  fruizione  ottimale  dei  singoli
punti di ricarica. 
  5. All'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole  "in  carica"  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso  di  sosta  a  seguito  di
completamento di ricarica, la  sosta  e'  concessa  gratuitamente  al
veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di  un'ora.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore  23  alle  ore
7". 
  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai  rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo  7  del  codice  della
strada di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'installazione  la  realizzazione  e  la  gestione
delle infrastrutture di  ricarica  a  pubblico  accesso,  di  cui  al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  quantificazione
in coerenza con i propri strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei   veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di  almeno  un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. 
  7. I comuni possono  consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e  gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti  pubblici  e  privati  sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e  4,  anche  prevedendo  una
eventuale suddivisione in lotti. 
  8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero  all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse. 
  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in  cui  gli
stessi  eroghino  energia  di  provenienza  certificata  da   energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli  che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 
  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le
condizioni previste, i comuni possono  richiedere  il  pagamento  per
l'intero  periodo  agevolato  del  canone  di  occupazione  di  suolo
pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino  al  30  per
cento dell'importo. 
  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e  2-bis  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e'  sostituito  da  una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare
all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui
risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di
sottomissione previsti dalla normativa vigente. 
  12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  definisce  le  tariffe  per   la   fornitura
dell'energia  elettrica  destinata   alla   ricarica   dei   veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e  agli  operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16  dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire  l'uso  di  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti. 
  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il  rinnovo  di  quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui  all'articolo  61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i  veicoli  elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  di  cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. 
  14. All'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 
  15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia. 
  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo. 
  17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate  provvedono  alle  attivita'  previste  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.