Art. 570. 
             Periodi di servizio utili al riconoscimento 
 
  1. Ai fini del riconoscimento di cui  all'articolo  569,  e'  utile
soltanto  il  servizio,  effettivamente  prestato  nelle   scuole   e
istituzioni educative statali che sia stato regolarmente  retribuito.
Eventuali  interruzioni  dovute  alla  fruizione  di  congedo  e   di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per  gravidanza  e
puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per  il  computo
dei periodi richiesti per il riconoscimento. 
  2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della  nomina
in ruolo.