(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 572)
                Art. 572. (Art. 125 del Testo Unico) 
                          ATTIVITA' VIETATE 

 
  Sono vietate  sull'autostrada  competizioni  motoristiche,  nonche'
riunioni, giuochi e gare sportive in genere. 
  E' vietato svolgere, in qualsiasi punto dell'autostrada,  attivita'
che possano, direttamente o indirettamente, nuocere  alle  persone  o
causare danni alle cose. 
  E' vietato svolgere, sull'autostrada e  sue  pertinenze,  qualsiasi
attivita' commerciale  o  propagandistica,  fatta  eccezione  per  le
persone o ditte a  cio'  autorizzate  dall'Ente  proprietario  ovvero
dalla   Societa'   concessionaria    previo    benestare    dell'Ente
proprietario. 
  E'  fatto  divieto  di  usare  qualsiasi  area  compresa  entro  la
recinzione dell'autostrada per campeggio o per merenda, ad  eccezione
delle aree a cio' destinate.