(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 573)
                Art. 573. (Art. 125 del Testo Unico) 
                      SOSPENSIONE DEL TRAFFICO 

 
  Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'Ente proprietario o Societa'
concessionaria puo' sospendere il traffico per tutte le categorie  di
veicoli o per alcune di esse su  tratti  dell'autostrada.  La  durata
della sospensione sara' comunque limitata al tempo durante  il  quale
perdureranno le cause che hanno determinato il provvedimento.